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REGOLAMENTO

CAPITOLO I : NORME GENERALI

 

 

ART. 1: RICHIESTA DI AMMISSIONE A VOLONTARIO SOCCORRITORE

 

Qualsiasi privato cittadino può chiedere l’ammissione a Socio della Croce Bianca. Per ottenere l’iscrizione a socio attivo (Volontario) occorre avere compiuto il diciottesimo anno d’età; tutte le persone possono presentare domanda preliminare per diventare “Socio Attivo (Volontario)” alla Segreteria o inviarla via fax o E-mail. Dovranno comunque sempre presentare domanda per iscritto utilizzando gli appositi moduli forniti dall’associazione, dichiarando di prendere nota e consapevolezza degli impegni che assumono con tale richiesta. Allegare n. 2 fotografie formato tessera, fotocopia carta identità non scaduta, fotocopia codice fiscale, fotocopia della patente di guida, se in possesso, per i volontari che fanno servizio per trasporti con autovettura naturalmente la patente di guida è un requisito essenziale, i certificati di avvenuta vaccinazione antitetanica e antiepatite B  sono facoltativi ma caldamente consigliati, certificato di sana e robusta costituzione e certificato generale e carichi pendenti del Casellario Giudiziale con esito nullo. Successivamente le persone verranno contattate, effettueranno un colloquio preliminare con il responsabile della formazione. Gli aspiranti soci Volontari Attivi, dovranno sottoscrivere per accettazione quanto previsto dal Regolamento e dallo Statuto Associativo.  La domanda verrà vagliata dal consiglio direttivo, il quale si pronuncerà insindacabilmente e la decisione verrà comunicata a mezzo posta.

 

ART. 2: ACQUISIZIONE QUALIFICA DI VOLONTARIO SOCCORRITORE

 

In base al corso fatto dal direttore sanitario, dal responsabile della formazione  e/o dalla commissione regionale, previo esame, gli aspiranti saranno considerati soci attivi a tutti gli effetti.

 

ART. 3: CONDOTTA DEI SOCI

 

I soci, durante lo svolgimento dei turni di servizio devono tenere una condotta irreprensibile tanto in pubblico che nei locali sociali e mantenere un contegno corretto in ogni occasione. Nei locali sociali e nel locale messo a disposizione dall’A. S. L. per lo svolgimento del servizio o per il riposo durante i turni di servizio notturni, è proibito bere bevande alcoliche, è proibita la bestemmia ed il turpiloquio. I volontari sono tenuti alla massima riservatezza su quanto possano venire a conoscenza in conseguenza dell’opera che prestano, regolata dalle attuali norme sul segreto professionale. Pertanto, accertate tali violazioni, verranno presi provvedimenti disciplinari dal consiglio direttivo.

 

ART. 4: PERDITA QUALIFICA  DI SOCIO ATTIVO

 

PARAGRAFO 1

 

Il socio attivo che intenda cessare di prestare la propria opera nell’associazione, dovrà presentare le proprie dimissioni per iscritto. La qualifica di socio attivo si perde inoltre per decesso ed in tutti i casi di perdita della qualità di socio dell’associazione ai sensi dell’art. 11 dello statuto.

 

PARAGRAFO 2

 

Il socio attivo che, per motivi di salute, famiglia o lavoro, intenda sospendere il proprio servizio, può richiedere - presentando le opportune motivazioni al consiglio direttivo, che deciderà in merito - un periodo di aspettativa, che - salvo proroga concessa dal consiglio direttivo - non potrà essere superiore a mesi sei tranne per  le donne in maternità che, a richiesta dell’interessata, sarà prolungata fino all’anno di età del nascituro. Al rientro dall’aspettativa di mesi sei o superiore (maternità), il socio dovrà effettuare nei tre mesi di affiancamento almeno cinque uscite su MSB e MSA prima di essere considerato volontario effettivo a tutti gli effetti. Se il socio non riprende regolarmente servizio al termine del periodo di aspettativa, lo stesso verrà dichiarato decaduto dalla qualifica di socio.

 

PARAGRAFO 3

 

I volontari al raggiungimento delle 2.500 ore di servizio sono, a richiesta, annoverati tra i soci attivi senza dover sottostare al versamento di cifra alcuna. Gli stessi mantengono il diritto di voto.

 

PARAGRAFO 4

 

E’ prevista la figura del socio fondatore. Tale figura come per i soci attivi, non deve sottostare al versamento della quota annuale pur mantenendo il diritto di voto.

 

ART. 5: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

I provvedimenti  disciplinari (ammonizione, sospensione, decadenza da socio attivo) sono disposti dal consiglio direttivo a maggioranza dei due terzi per mancata osservanza delle norme del presente regolamento e per comportamento pregiudizievole all’associazione ed, in genere, per gravi motivi. Il consiglio direttivo comunica al socio l’avvio del procedimento disciplinare invitandolo a presentare eventuali memorie difensive entro 7 giorni. La decisione del consiglio direttivo viene poi comunicata al socio con lettera contenente i motivi che hanno determinato la decisione stessa. Il socio può ricorrere entro 30 giorni dall’invio della comunicazione al collegio dei probiviri che deciderà riguardo all’accettazione del ricorso od al suo rigetto.

 

ART. 6: DURATA DEI TURNI

 

I turni notturni iniziano alle ore 20,00 per terminare alle ore 7,00 del giorno successivo. Il turno diurno inizia alle ore 7,00 e termina alle ore 20,00 diviso in due parti di 6,30 ore ciascuna (7,00 - 13,30 / 13,30 - 20,00) con la compilazione di due rapporti di servizio distinti. Salvo particolari situazioni (es. affiancamenti) la composizione massima dei componenti il turno è di: un autista e un barelliere per il M.S.A. e di un autista e due barellieri per il M.S.B. per il turno diurno e notturno. E’ buona norma assicurare il cambio al turno smontante, almeno 10/15 minuti prima della fine del turno.

 

 

ART. 7: TURNI MINIMI MENSILI

 

PARAGRAFO 1

 

TUTTI I VOLONTARI DEVONO OBBLIGATORIAMENTE EFFETTUARE ALMENO DUE TURNI MENSILI.

Ad integrazione e chiarimento si precisa che non è possibile effettuare solamente turni di reperibilità ma almeno un turno di servizio più una reperibilità. I componenti del direttivo, visti gli impegni inerenti la gestione associativa, devono svolgere almeno un turno mensile anziché due.

 

PARAGRAFO 2

 

I volontari soccorritori che, senza giustificazione, non effettuano almeno due turni mensili, riceveranno lettera di richiamo.

I volontari viaggi ordinari che, senza giustificazione, non effettuano con continuità mensile almeno due servizi riceveranno lettera di richiamo.

Se non ottemperato  a quanto richiesto dal regolamento, verrà preso  provvedimento disciplinare di sospensione di mesi tre dall’Associazione.

A seguito di quanto sopra, se i volontari non si presenteranno ad effettuare i due turni mensili, verranno dimissionati d’ufficio. E’ demandato a vigilare su quanto sopra il Responsabile dei Servizi.

 

PARAGRAFO 3: Prenotazione turni mensili

 

I volontari che intendono prenotare turni di servizio devono scegliere solo due turni di Base e due in avanzata nei primi sette giorni di uscita del calendario; oltre tale data, se esistono ancora turni liberi possono segnarsi a piacimento. Il mancato rispetto di questo articolo è passibile di provvedimento disciplinare di sospensione di mesi sei dall’Associazione. Il Responsabile dei Servizi è tenuto al controllo di quanto sopra enunciato e a riferire al Direttivo per i provvedimenti del caso.

 

PARAGRAFO 4

 

Nessun volontario è autorizzato a farsi sostituire dai dipendenti per uscire in anticipo dai servizi (salvo casi di assoluta necessità).

 

PARAGRAFO 5

 

L’equipaggio di servizio in Base è obbligato ad effettuare tutti gli interventi richiesti dalla Centrale Operativa 118 e dal P.U.G.T. (Punto Unico Gestione Trasporti), anche se si tratta di semplici dimissioni o consulenze.

 

PARAGRAFO 6:

 

Tutti i volontari in possesso dell’allegato C (corso SARA) e tutti quelli in possesso di Allegati che permettono di svolgere servizi del 118, sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento obbligatorio annuale “su simulazione di intervento”, con valutazione, gestito dal Responsabile della Formazione della Croce Bianca Fossano.

 

PARAGRAFO 7

 

Tutti i volontari: autisti e barellieri che effettuano servizi su Base ed Avanzata, al raggiungimento del 65° anno di età, dovranno sottoporsi ad una visita medica annuale a cura del Direttore Sanitario, che comprenderà inoltre una prova di sforzo.

 

PARAGRAFO 8

 

Tutti i volontari autisti che effettuano servizi su Base e Avanzata dovranno effettuare una verifica obbligatoria del comportamento di guida a cura di un Istruttore qualificato; al raggiungimento del 65° anno di età tale verifica dovrà essere effettuata almeno una volta all’anno.

 

PARAGRAFO 9

 

Gli istruttori 118 appartenenti alla Croce Bianca Fossano hanno l’obbligo di partecipare almeno una volta all’anno ad un corso di aggiornamento personale e di partecipare almeno ad una serata di lezione di formazione dei nuovi volontari o di corsi di primo soccorso. Chi non ottempera a quanto sopra, non sarà più inserito nel registro degli istruttori della Associazione.

 

ART. 8: NORME DI PAGAMENTO

 

A)  Tutti i servizi non convenzionati (anche in Fossano) sono a pagamento (vedere apposita tabella).

B) I servizi soggetti a convenzione con l’A. S. L. (trasporti o trasferimenti da ospedale a ospedale, prelievo di sangue al centro trasfusionale di Savigliano, trasporto reperti di laboratorio, trasporto dializzati e altri trasporti autorizzati) sono a carico dell’A. S. L.

C) I servizi per manifestazioni sportive o di vario genere sono sempre a pagamento; per l’importo vedere l’apposita tabella. In questi casi, bisogna sempre servirsi dell’apposita borsa di pronto soccorso.

D) L’uso degli automezzi in forma gratuita può essere autorizzato solo dai componenti il consiglio direttivo.

E) L’uso in forma gratuita degli automezzi per il trasporto di persona è concesso per i volontari, i loro genitori, figli, fratelli e sorelle, coniuge.

 

CAPITOLO II : COMPITI E FUNZIONI

 

ART. 9: SUDDIVISIONE DEGLI INCARICHI

 

PARAGRAFO 1:  AUTISTA CON AUTOVETTURA

 

E’ il volontario che presta servizio con il mezzo disponibile per il trasporto dei dializzati, del sangue, dei reperti di laboratorio, ecc..

 

 

PARAGRAFO 2: VOLONTARIO SOCCORRITORE

 

Si ottiene la qualifica di Volontario Soccorritore dopo aver superato con esito positivo il corso organizzato dalla Regione Piemonte tramite la C.O. 118 provinciale e l’A.N.P.A.S., con relativo esame teorico/pratico e dopo aver effettuato almeno 100 ore di servizio in un periodo minimo di sei mesi. Durante il suddetto periodo gli Aspiranti Volontari Soccorritori dovranno effettuare i propri turni in affiancamento ai  Volontari Soccorritori di turno e/o dipendenti. Compito specifico del Volontario Soccorritore  all’interno dell’equipaggio è quello di prendersi cura del vano sanitario dell’ambulanza, di assistere i pazienti e feriti trasportati e di collaborare col personale  sanitario per l’espletamento di quanto indicato nel mansionario. Dopo l’espletamento  del servizio deve riordinare e pulire il vano sanitario dell’ambulanza. Non deve allontanarsi dai locali dell’ospedale  e della sede sociale, e deve essere prontamente disponibile per le uscite.

 

PARAGRAFO 3: AUTISTA VOLONTARIO SOCCORRITORE

 

Per ottenere la qualifica di Autista Volontario Soccorritore bisogna rivolgere domanda scritta al consiglio direttivo. I requisiti richiesti sono: mille ore di servizio attivo, ventitré anni compiuti ed il possesso della patente di guida almeno da tre anni ed in corso di validità ed essere membro dell’Associazione da almeno tre anni. Spetta in ogni caso al consiglio direttivo decidere in merito ed il passaggio di categoria non è mai automatico. E’ dovere dell’Autista Volontario Soccorritore proseguire nelle funzioni e nei turni come barelliere ed al contempo apprendere il corretto uso degli automezzi. L’Autista Volontario Soccorritore può compiere interventi d’urgenza alla guida dell’ambulanza. Il passaggio alla categoria di Autista Volontario Soccorritore Capoturno verrà deciso dal Consiglio Direttivo valutando ogni caso singolarmente e successivamente al superamento della prova di guida.

 

PARAGRAFO 4: AUTISTA VOLONTARIO SOCCORRITORE CAPOTURNO

 

L’Autista Volontario Soccorritore Capoturno è responsabile dello svolgimento del turno al quale è preposto. Ha  l’obbligo di non accettare in  servizio i volontari che siano in condizione di turbare il turno stesso e compromettere il decoro dell’associazione. Risponde personalmente del mancato rispetto degli articoli di questo regolamento. Di quanto anomalo dovesse risultare nel funzionamento del turno dovrà redigere dettagliato rapporto e presentarlo al presidente o ad altro componente del consiglio direttivo entro ventiquattro ore. Il compito dell’Autista Volontario Soccorritore Capoturno, o capo equipaggio, durante il turno è quello di coordinare il lavoro di tutti i volontari di volta in volta presenti, per ottenere l’ottimizzazione del servizio evitando uscite inutili, scoperture della sede, sprechi di tempo e risorse. L’Autista Volontario Soccorritore Capoturno ha autonomia decisionale sull’uso degli automezzi per i servizi. L’Autista Volontario Soccorritore Capoturno è l’interlocutore  nei confronti della A. S. L. nel caso venissero richiesti servizi che esulano dalle normali prestazioni di servizio ordinario o si trovasse in situazione di disagio nei confronti della A.S.L., non dovrà prendere alcuna iniziativa ma consultare il Presidente o altro componente del Consiglio Direttivo.

 

ART. 10: DIRETTORE SANITARIO

 

il Direttore Sanitario è responsabile della preparazione e dell’aggiornamento del personale dipendente e volontario dell’associazione; tale figura viene scelta ed eletta dal consiglio direttivo.

 

CAPITOLO III : NORME DI SERVIZIO

 

ART. 11:  PRESENTAZIONE AL TURNO DI SERVIZIO

 

Ogni equipaggio di servizio deve presentarsi almeno dieci/quindici minuti prima dell’orario di inizio del turno per assumere le consegne dell’equipaggio smontante  (situazione automezzi, eventuali servizi da svolgere, ecc.). I volontari dovranno presentarsi in servizio indossando la divisa fornita dall’associazione, con divieto assoluto di indossare tute da ginnastica, sandali, zoccoli, e tutti quei capi di abbigliamento non conformi al decoro dell’associazione. L’autista responsabile del turno dovrà rifiutare in servizio i volontari che non rispettano le succitate norme.

 

ART. 12:  INIZIO TURNO

 

a) Ogni autista, al momento di prendere servizio, dovrà sincerarsi della disponibilità di un autista volontario soccorritore e di un volontario soccorritore disponibili alla reperibilità.

b) Ricevute le consegne dal turno smontante, deve compilare il rapporto di servizio in tutte le sue parti facendolo firmare a tutti i componenti del turno.

c) E’ fatto obbligo a tutti i componenti del turno di controllare tutti gli automezzi disponibili, sia nel vano sanitario che per la parte che riguarda la guida.

d) E’ dovere di ogni volontario essere perfettamente in grado di svolgere il proprio compito in ogni momento e circostanza; è quindi indispensabile essere sempre nella massima efficienza procedendo a continui allenamenti  per poter disporre rapidamente dell’attrezzatura necessaria conoscendone perfettamente l’uso.

 

ART. 13: FORMAZIONE DEGLI EQUIPAGGI

 

Per qualunque servizio prestato, l’equipaggio sarà formato al massimo da tre persone, compreso l’autista. Nel caso che si debbano effettuare  viaggi con una distanza  superiore ai quattrocento chilometri dovranno farne parte due autisti.

 

ART. 14: SICUREZZA

 

a) Durante gli interventi, quando si presta soccorso, è obbligatorio l’uso dei guanti di lattice monouso.

b) In tutti  i casi di intervento per incidente o infortunio è fatto obbligo tassativo dell’uso della barella a cucchiaio o dell’asse spinale.

c) E’ tassativamente vietato l’uso di mezzi privati o di proprietà dell’A.S.L. per qualunque tipo di servizio.

d) E’ vietato far viaggiare in cabina i normali passeggeri.

e) E’ vietato dare in consegna a qualunque estraneo dell’associazione qualsiasi attrezzatura delle ambulanze.

f) I volontari che, per qualsiasi motivo, si aggiungano al servizio devono segnare l’ora esatta di inizio e fine presenza, in caso contrario saranno conteggiate due ore.

g) L’uso degli automezzi da parte dei volontari fuori turno deve essere autorizzato dal capoturno o dal responsabile degli automezzi.

h) Nelle chiamate urgenti pervenute al numero della Croce Bianca si dovrà richiedere all’interlocutore di effettuare la chiamata al numero di emergenza 118, è consentito l’intervento del M.S.A. oppure M.S.B.  solo previa autorizzazione della C.O. 118.

i) In caso di incidente, danno recato agli automezzi o infortuni a volontari durante il servizio, avvisare immediatamente il Presidente o, in sua assenza, un altro componente del consiglio direttivo.

l) E’ fatto tassativo obbligo delle cinture di sicurezza.

 

ART.  15: NORME PER LA CIRCOLAZIONE SULLA STRADA

 

1) I segnali di allarme (sirena continua e lampeggiatori rotanti a luce blu ) NON DANNO PRECEDENZA MA CHIEDONO PRECEDENZA.

2) L’uso della sirena è consentito nei seguenti casi:

·      quando, in seguito ad una chiamata, il mezzo di soccorso si dirige a prelevare un malato o un ferito del quale non si conoscono le reali condizioni;

·      quando il malato o il ferito soccorso abbisogna di cure immediate a discrezione dell’equipaggio di servizio o di eventuale personale sanitario presente a bordo del mezzo o sul luogo;

·      quando si trasporta un ferito o un malato in condizioni non gravi, ma il traffico non consente una marcia regolare (lunghe code, caos) o si trasporta sangue con la richiesta urgentissimo. Nelle ore notturne (23,00/6,00) è consigliato un uso moderato della sirena.

3) Il lampeggiante rotante a luce blu deve essere usato in tutti i casi urgenti. Con il solo lampeggiatore il veicolo deve rispettare  scrupolosamente  il codice della strada.

4) Con la sirena continua innestata si possono eseguire manovre in contrasto col codice della  strada (semafori rossi, stop, precedenze, cambi di corsie, sorpassi, limiti di velocità, ecc. ) solo se si è assolutamente sicuri che la manovra non metta in pericolo altri veicoli o pedoni.

5) La velocità di sicurezza di un mezzo di soccorso è proporzionata al traffico, alle condizioni del mezzo, della strada e dell’esperienza del conducente. Nel caso di trasporto di feriti l’andatura del mezzo deve essere tale da rispettare le necessità del paziente e nel caso in cui a bordo vi sia personale specializzato seguire sempre le sue istruzioni.

6) In ogni caso, avendo ogni singolo intervento una sua unicità, l’uso corretto del mezzo di soccorso è affidato alla responsabilità dell’autista che deve farsi carico del miglior svolgimento possibile del servizio.

 

CAPITOLO IV : NORME FINALI

 

ART. 16: ENTRATA IN VIGORE

 

Il presente regolamento è in vigore dal 18/02/2010. Ogni socio è tenuto ad apprendere l’esatto contenuto di cui sopra. La mancata osservanza delle norme comporterà i provvedimenti che il consiglio di amministrazione delibererà.

 

ART. 17: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

 

Il consiglio direttivo si riserva il diritto di modificare, integrare o annullare il presente regolamento o il singolo articolo dandone tempestiva comunicazione ai soci, e di assumere provvedimenti in deroga in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, per il miglior svolgimento del servizio.

 

ART. 18: ASSUNZIONI

 

Il volontario che presenterà la domanda di assunzione presso l’Associazione dovrà avere i seguenti requisiti:

1.      Far parte dell’Associazione da almeno 18 mesi come volontario effettivo in modo continuativo;

2.      Essere in possesso di certificazione regionale (allegato A o B);

3.      Essere in possesso di patente B o superiore da almeno tre anni;

4.      Non aver ricevuto lettere di richiamo o sospensioni per giustificato motivo;

5.      Condizione di sana e robusta costituzione;

6.      Non aver riportato condanne penali e di non aver pendenze penali in corso

 

ART. 19: ARTICOLI CODICE PENALE

 

P.S.: i soci dichiarano di prendere atto dei seguenti articoli del codice penale che esplicitamente troveranno applicazione:

 

ART. 328 = Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dai casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

 

ART. 330 = I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualità di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, i quali, in numero di tre o più abbandonano collettivamente l’ufficio, l’impiego, il servizio od il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione  sino a due anni. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni. Le pene sono aumentate, se il fatto:

1.    è commesso per fine politico

2.    ha determinato  dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.

 

ART. 331 = Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici od aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa non inferiore a lire duecentomila. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, con la multa non inferiore a lire unmilioneduecentomila. Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’artico precedente.

 

ART. 332 = Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è addetto o preposto, ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare continuazione del servizio, è punito con la multa sino a lire duecentomila.

 

ART. 333 = Il pubblico ufficiale, l’impiegato incaricato di un pubblico servizio, il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessità non organizzato in impresa, od il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, il quale abbandona l’ufficio, il servizio od il lavoro, al fine di turbarne la continuità o la regolarità è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa sino a lire duecentomila. La stessa pena si applica anche a chi, con il fine sopra indicato, senza abbandonare l’ufficio, il servizio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuità o la regolarità. La pena è aumentata se dal fatto deriva pubblico o privato documento.

 

ART. 340 = Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione sino ad un anno. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

 

ART. 358 = Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

 

ART. 593 = Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, od un’ altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’autorità, è punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire  centoventimila, alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita od altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte ne è raddoppiata.

Fossano 17 febbraio 2010.

IL PRESIDENTE

Della Valle Giovanni

 


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